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R.D. 13/02/1933 n. 215

Art. 108. Per un periodo di cinque anni, a partire dalla entrata in vigore del presente decreto, il ministero della agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi. Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori. Il consorzio dei proprietari e, in mancanza, la federazione provinciale degli R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. agricoltori della provincia, in cui ricade la maggiore parte del comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in consorzio.

Art. 109. Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, il ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore, i lotti rimanenti. Il consorzio dei proprietari o il proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di contribuenza possono, però, essere autorizzati a sostituirsi al primo concessionario nell'esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di cantieri. L'importo della spesa da rimborsare, è determinato con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche esigere dal consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'effettivo eseguimento delle opere. Il diritto ad essere rimborsato delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto di lavori, siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento ministeriale, emesso a termini dell'art. 36 del testo unico 30 dicembre 1923 n. 3256.

Art. 110. Le opere di competenza dello stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti. Dalle stesse leggi sono regolati i sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 111. Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi. Tuttavia il ministero della agricoltura e delle foreste può conseguire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano.

Art. 112. Nelle provincie di trento e bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la pubblicazione della nomina del commissario locale. Il ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello della grazia e giustizia, provvederà a coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del regno.

Art. 113. I consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi consorziali, conservano la facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi, nei limiti della spesa occorrente per il compimento delle opere e l'ammortamento dei mutui relativi.

Art. 114. In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il ministro per l'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario. Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative. La associazione nazionale dei consorzi curerà che questa disposizione sia osservata.

Art. 115. Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi valgono anche per ogni altra persona che abbia ottenuto od ottenga la concessione di eseguire le opere pubbliche previste dal presente decreto. R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica.

Art. 116. Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dello art. 63 del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'associazione nazionale dei consorzi, si trovino, alla entrata in vigore del decreto stesso, presso i prefetti, saranno vistati da questi in conformità di quanto era disposto dalla leggi precedenti.

Art. 117. L'esenzione per 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui allo art. 86, è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello stato, purchè esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto. L'applicabilità della esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal ministero per l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio viene determinata con gli stessi criteri dell'art. 86.

Art. 118. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del testo unico 30 dicembre 1923, numero 3256, limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento della esecuzione delle opere principali di bonifica. Per quanto riguarda la decorrenza del termine ventennale di esenzione dalla imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni dell'art. 86.

Art. 119 Sono abrogati: il R. Decreto 2 ottobre 1922 n. 1747 e il R. Decreto 13 agosto 1926 n. 1907, sulle irrigazioni; il R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 3256, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il R. Decreto-legge 5 febbraio 1925 n. 166, che esonera i comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il R. Decreto 18 maggio 1924 n. 753, e la legge 29 novembre 1925 n. 2464, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse; la legge 31 marzo 1930 n. 280, sulla concessione dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni. Sono altresì abrogati: Gli articoli da 92 a 99 del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, sui boschi i terreni di montagna; Gli articoli 2, 7, 8 del R. Decreto-legge 29 luglio 1925 n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori di motoaratura e la elettrocoltura; Gli articoli 3, 4, 6 del R. Decreto-legge 7 febbraio 1926 n. 191, circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica; L'art. 52 del R. Decreto- legge 7 febbraio 1926 n. 193, sull'ordinamento del- l'edilizia popolare; Gli articoli dall'1 al 6, dall'8 al 17, dal 19 al 21 del R. Decreto 20 maggio 1926 n. 1154, sulle opere di irrigazione nell'italia meridionale e nelle isole; Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 giugno 1927 n. 1042; Gli articoli 3, primo e secondo comma, 4, 5, primo e secondo comma, 6, 8, primo comma, 10, 11, della legge 24 dicembre 1928 n. 3134 che detta provvedimenti per la bonifica integrale; Gli articoli dall'1 al 18 e dal 21 al 22 del R. Decreto 26 luglio 1929 n. 1530 contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale; L'articolo 4 del R. Decreto-legge 24 luglio 1930 n. 1146.

Art. 120 Con separato provvedimento il governo del re procederà, a termini dell'art. 10 del R. Decreto-legge 29 novembre 1925 n. 2464, a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione dell'agro romano e le disposizioni estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto. Sono però applicabili fin d'ora ai consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel titolo V.

CAPO III Disposizioni finali

Art. 121 A partire dall'1 luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazioni di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonché a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1) opere di bonifica di competenza statale e spese per studi, ricerche e com pilazione dei relativi piani generali e progetti come ai precedenti articoli 2 (lettere a, b, c, d, e, f, g, h) 6 e 108 da eseguirsi a cura diretta dello stato; R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. contributi in somma capitale per le stesse opere e studi eseguiti in concessione;

2) annualità per contributi nelle suddette opere e spese, a cui si provveda per concessione a norma dei precedenti articoli 13, 108 e 109;

3) sussidi pagabili in somma capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse obbligatorie a norma dei precedenti articoli 2 (ultimo comma) e 38, siano esse facoltative a norma dell'art. 43. Sussidi e spese per studi e ricerche premi di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (articoli 47 e 40);

4) annualità per sussidi e premi nelle suddette opere di miglioramento fondiario. Con decreto del ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle vigenti autorizzazioni di spesa sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi suindicati, secondo il nuovo criterio di classificazione. Il ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza delle presenti disposizioni, si renderà necessa rio di apportare al bilancio passivo del ministero dell'agricoltura e delle fore ste. Visto, d'ordine di sua Maestà il Re: Il Ministro per la agricoltura e le foreste: Acerbo.

 

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